Marcatura CE dei
prodotti da costruzione

La marcatura CE dei prodotti da costruzione viene regolata dal recente Regolamento UE 305/2011 dei Prodotti da Costruzione (CPR – Construction Products Regulation) che abroga e sostituisce la direttiva europea 89/106/CEE sui prodotti da costruzione (CPD – Construction Products Directive). Il regolamento è entrato in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (4 aprile 2011). Tuttavia, gli articoli da 3 a 28, gli articoli da 36 a 38, gli articoli da 56 a 63, l’articolo 65 e l’articolo 66 nonché gli allegati I, II, III e V del CPR si applicano dal 1° luglio 2013. Essendo un regolamento, non è necessario da parte degli stati membri procedere al recepimento della normativa, come avviene invece per le direttiva, ma basterà armonizzare eventuali disposizioni di legge in contrasto con esso.

L’applicazione del marchio CE è l’ultima azione di una corretta produzione e garantisce in sintesi che il prodotto su cui è apposto è stato costruito nel rispetto di tutte le norme vigenti nell’ambito in cui esso sarà utilizzato. La marcatura CE e la Dichiarazione di Conformità che ne fa parte sono una responsabilità del Produttore o dell’importatore anche quando si ricorre ad un organismo notificato, poiché apporre il marchio CE significa mettere in atto un controllo della produzione che può fare solo il costruttore, dichiarando così personalmente di aver costruito i propri prodotti nel pieno rispetto della norma armonizzata di riferimento.

Il Regolamento UE 305/2011 definisce i possibili livelli di attestazione e la “norma tecnica armonizzata” di riferimento del prodotto stabilisce a quale di questi attenersi. La Dichiarazione della prestazione delle caratteristiche essenziali del prodotto da costruzione, responsabilità del produttore, va effettuata in base agli elementi che seguono. Quando previsto l’intervento dell’organismo notificato questo rilascerà il certificato di costanza della prestazione verificando in fabbrica l’attuazione di quanto prescritto dalla “norma tecnica armonizzata” di riferimento.